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07/01/2021
Area Urbanistica
AVVISO PUBBLICO
Con l'Ordinanza 111 del 23 dicembre 2020 viene fissata la proroga al 31 dicembre 2021 per le domande di contributo per i danni gravi e comunicate le tre scadenze tra il 28 febbraio e il 30 aprile per integrare le domande per i danni lievi già presentate in forma semplificata.
- Per i danni gravi all'art. 9 il termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’ordinanza n. 13 del 2017 (attività produttive) e di cui al comma 1 dell’articolo 9 dell’ordinanza n. 19 del 2017 (ricostruzione privata) è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto legge n. 189 del 2016. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all’Ufficio speciale un’apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo di cui al comma 1, entro i termini ivi previsti.
- Per i danni lievi all’art. 8 resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui al comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, per il completamento delle domande per il contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi presentate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e corredate della documentazione richiesta dallo stesso comma. Per tutte le domande che siano state inoltrate sulla base dell’ulteriore semplificazione, sotto il profilo documentale, descritta nella circolare del Commissario straordinario n. prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, i termini per provvedere all’integrazione ed al completamento delle domande medesime sono così determinati:
a) 28 febbraio 2021, qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS);
b) 31 marzo 2021qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse all’utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio ove siano presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;
c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso e nelle lettere a) e b).
Link:
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/ordinanza_111_2020_signed.pdf
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